Associazione Giovani Avvocati Parma

Avvocati creditori, come tutelare le proprie ragioni

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I giudici della Cassazione, a Sezioni Unite civili,  hanno chiarito i procedimenti attivabili dall’avvocato per tutelare, in giudizio, le proprie ragioni creditorie.

La sentenza di riferimento è  la n. 4485 del 23 febbraio 2018, con la quale hanno risposto a due specifiche questioni loro rimesse dalla Sesta sezione civile, volte ad accertare la portata normativa dell’articolo 14 D.lgs. n. 150/2011, introduttivo di apposito rito sommario speciale.

Rito sommario speciale o decreto ingiuntivo

In primo luogo, è stato puntualizzato che la controversia ai fini della liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente, a seguito della novella di cui all’articolo 14 del Decreto legislativo 150/11, può essere introdotta:

con un ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis del Codice di procedura civile, che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, ossia disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 14 e degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo e dalle norme degli articoli 702 bis e seguenti c.p.c.;
con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti c.p.c.
In questo secondo caso, l’opposizione al decreto ingiuntivo si propone con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis e seguenti c.p.c. ed è disciplinata come sub a.

E’ esclusa, per contro, l’introduzione dell’azione sia con il rito di cognizione ordinaria sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico.

Procedura applicabile in caso di domanda ulteriore del convenuto

A seguire, le Sezioni Unite hanno risolto l’ulteriore questione loro sottoposta sottolineando, in primo luogo, che la controversia avviata dall’avvocato ha ad oggetto, a prescindere dal rito utilizzato, la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali, e ciò anche se prima della lite vi sia o meno una contestazione sull’an debeatur.

Una volta che questa domanda sia stata introdotta – ha continuato la Corte – la stessa resta soggetta al rito indicato dall’articolo 14 del Decreto legislativo n. 150/11, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardanti l’an.

Quando poi il convenuto svolga anche un domanda in via riconvenzionale o di compensazione o di accertamento pregiudiziale, l’introduzione della domanda ulteriore e la sua esorbitanza dal rito di cui all’articolo 14, comporta che si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex articolo 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria.

In caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto.

Di Operatore Agap
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