La Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 14 marzo 2024, n. 10670, da una parte, ribadisce il principio consolidato per cui sono inutilizzabili soltanto le intercettazioni basate in via esclusiva su informazioni confidenziali, dall’altra, esige un necessario collegamento tra l’indagine in corso e la persona da intercettare.
La Corte di Cassazione civile, con l’ordinanza 9 aprile 2024, n. 9444, dopo avere ricordato che grava sul datore di lavoro l’onere di provare la natura stagionale dell’attività svolta, ha stabilito che il lavoratore stagionale che non è stato informato sul diritto di precedenza ha diritto al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
L'insussistenza del fatto prima dell'assunzione, la minaccia di licenziamento o di mancata retribuzione, la sottoscrizione di buste paga false tramite minaccia larvata