Associazione Giovani Avvocati Parma

Statuto dell’Associazione Giovani Avvocati Parma

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Art. 1
E’ costituita, con sede in Parma, piazzale Corte d’Appello, n. 1, l’Associazione denominata «Associazione Giovani Avvocati di Parma».

Art. 2
L’Associazione ha lo scopo di:
– operare per la soluzione dei problemi riguardanti i giovani avvocati e, più in generale, la professione forense;
– operare per il costante adeguamento all’evoluzione dei rapporti sociali del sistema normativo e dell’organizzazione professionale degli avvocati e per una effettiva assistenza legale a tutta la collettività;
– promuovere e facilitare i rapporti con avvocati e altre associazioni professionali italiane e straniere; prendere parte all’armonizzazione delle regole professionali sul piano internazionale;

– promuovere la formazione professionale continua degli avvocati.

Art. 3
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4
L’Associazione è composta di soci effettivi e soci aderenti.
Possono essere soci effettivi, i procuratori legali e gli avvocati esercenti la professione, aventi una età non superiore ai quarantacinque anni compiuti, iscritti all’albo del circondario del Tribunale di Parma.

Possono essere soci aderenti i praticanti procuratori legali e gli avvocati che siano stati soci effettivi, ma non abbiano più i requisiti di cui al capoverso precedente per esserlo.
I soci aderenti hanno diritto di voto in assemblea, ma non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 5
Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al presidente dell’Associazione e devono essere corredate dalle firme di almeno tre soci effettivi.

Il richiedente, per divenire socio effettivo, deve dichiarare di esercitare la professione e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale.
Sulle domande di ammissione delibera, con votazione segreta, il direttivo della Associazione.
La domanda è accolta ove ottenga il voto favorevole di almeno sette consiglieri.
La decisione è insindacabile.

Art. 6
La quota di adesione dei soci è stabilita annualmente dall’assemblea e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 7
La partecipazione dei soci alla vita associativa non può essere limitata temporalmente dagli organi associativi.

La qualità di socio effettivo si perde con il venir meno di uno dei requisiti di cui all’art. 4. Tuttavia il socio effettivo che al momento del raggiungimento del limite di età sia investito di una carica sociale rimane in carica fino alla scadenza del mandato. La qualità di socio si perde altresì per dimissioni.

Ogni socio è libero di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento indirizzando le sue dimissioni, per iscritto, al presidente. Le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l’obbligo del versamento delle quote sociali.

E’ considerato dimissionario il socio che non versi la quota entro il termine fissato e persista in tale omissione per il periodo di sei mesi dalla scadenza del predetto termine.

La qualità di socio si perde infine per esclusione deliberata del direttivo, quando si ravvisi un comportamento del socio che sia contrario agli scopi e allo spirito dell’Associazione o, comunque, all’etica professionale.
Il provvedimento di esclusione può essere impugnato dall’interessato dinanzi al collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni dalla comunicazione scritta.

Il socio recedente o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art. 8
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di partecipazione dei soci, dai contributi versati da persone o enti, e da ogni altra sopravvenienza attiva.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Il direttivo amministra il patrimonio dell’Associazione nell’interesse di questa e con il rigoroso rispetto degli scopi statutari.

E’ fatto divieto al direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9
L’Associazione è retta da un direttivo composto da nove consiglieri.
L’ assemblea elegge, con votazione a scrutinio segreto, i consiglieri che restano in carica per un biennio e non sono rieleggibili per più di un ulteriore biennio consecutivo.
La carica di membro del direttivo è incompatibile con la carica di consigliere del consiglio dell’Ordine e di consigliere del Sindacato degli Avvocati e Procuratori di Parma.
Il direttivo elegge al suo interno un presidente un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.
Le riunioni del direttivo sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, o in subordine, dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Il direttivo è convocato dal presidente: questi deve convocare il direttivo entro 10 giorni, quando ne facciamo richiesta almeno due consiglieri. Le deliberazioni del direttivo sono riportate in apposito libro tenuto dal segretario.

Art. 10
Le candidature sono individuali e devono essere presentate alla segreteria dell’Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Non possono presentarsi come candidati coloro che non siano soci da almeno sei mesi.
Il direttivo dovrà predisporre entro sei mesi un regolamento elettorale che sarà sottoposto alla ratifica dell’assemblea.

Art. 11
L’Associazione è rappresentata giudizialmente e stragiudizialmente dal presidente.

Art. 12
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del presidente, con comunicazione scritta, inviata, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo equipollente anche informatico od elettronico, almeno dieci giorni prima a tutti gli associati.
L’assemblea, in seconda convocazione, deve essere tenuta entro dieci giorni dalla prima ma non può avere luogo nello stesso giorno.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci.
In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Per le modifiche dello statuto è necessario in prima convocazione il il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione, per la validità della modifica statuaria è sufficiente il voto dei 2/3 dei presenti che rappresentino almeno 1/3 dei soci.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano, salvo che un quinto dei votanti o il direttivo chiedano la votazione a scrutinio segreto.

E’ ammesso il voto per delega scritta, purchè questa sia conferita ad un socio e questi la esibisca al Presidente del Direttivo prima dell’inizio della votazione. Ogni socio presente personalmente può rappresentare per delega fino ad un massimo di nove soci.

Art. 13
L’assemblea è presieduta dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento è presieduta dal vicepresidente.

Art. 14
Il direttivo sottopone all’assemblea il rendiconto dell’esercizio chiuso e il bilancio preventivo di quello seguente.
L’assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Un quinto di soci effettivi può domandare al direttivo l’inserimento di altri argomenti all’ordine del giorno, indirizzando una comunicazione in tal senso al presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Art. 15
Il direttivo può convocare l’assemblea in seduta straordinaria tutte le volte che lo ritiene opportuno. Per la votazione vale la stessa disciplina prevista per l’assemblea ordinaria.
Il direttivo è tenuto a convocare l’assemblea entro un mese dalla richiesta a esso rivolta, per iscritto, da almeno un quinto dei soci, con indicazione delle questioni da porre all’ordine del giorno.

Art. 16
In caso di proposta di modificazione statutaria l’avviso di convocazione deve contenere il testo della modificazione richiesta al quale l’assemblea può apportare emendamenti.

Art. 17
Le deliberazioni dell’assemblea sono riportate in apposito libro tenuto dal segretario e di esse può essere richiesto un estratto dai soci interessati con istanza scritta indirizzata al presidente dell’Associazione.

Art. 18
Organo giurisdizionale e di controllo dell’associazione è il collegio dei probiviri.
Esso è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti; dura in carica due anni.
La carica di componente del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Collegio dei probiviri è eletto dall’assemblea e nomina nel proprio ambito un presidente.
Il collegio si riunisce di regola presso la sede dell’Associazione con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro convocazione del suo presidente o, in mancanza, di due membri effettivi.
Dopo tre assenze, consecutive e non giustificate, dalle riunioni, di un membro effettivo il collegio ne pronunzia la decadenza dalla carica e diviene effettivo il componente supplente eletto col maggior numero di voti.
Il collegio delibera a maggioranza dei suoi membri effettivi.

Art. 19
Compiti del collegio dei probiviri sono:
a) vigilare sull’osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è l’unico interprete;
b) giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione di soci deliberati dal direttivo;
c) dirimere le controversie tra gli iscritti aventi rilevanza nei rapporti associativi;
d) proporre all’assemblea, a tal fine anche da esso convocata, la decadenza dalla carica dei componenti del direttivo per gravi motivi o violazione dello statuto inerenti alla carica;
e) convocare l’assemblea in caso di inattività del direttivo.
L’opposizione ad un provvedimento di esclusione di socio, dovrà pervenire al presidente del collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione all’interessato del provvedimento stesso; il collegio dovrà pronunziarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’impugnazione dopo aver sentito l’interessato.

Norme transitorie e finali

Art. 20
La quota di iscrizione per l’anno 1986 è fissata in L. 100.000 per i soci fondatori, L. 60.000 per gli avvocati, L. 40.000 per i procuratori legali e L. 20.000 per i praticanti procuratori legali.

Art. 21
Nel corso dell’anno 1986 le funzioni e i compiti affidati al direttivo di cui all’art. 10 verranno svolti da un direttivo provvisorio composto da nove membri eletti dall’assemblea dei soci fondatori.
I membri del direttivo provvisorio eleggeranno nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.
Al direttivo provvisorio e ai suoi soci membri, saranno applicabili le stesse disposizioni previste per il direttivo, ad eccezione di quelle relative alla non rieleggibilità dei membri.
Entro il 31-12-1986 dovrà essere convocata l’assemblea per l’elezione del nuovo direttivo.

Art. 22
In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà un liquidatore. Il patrimonio dell’associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, è obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito, laddove necessario, l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996/662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge italiana.

Associazione costituita il 20 marzo 1986 per atto notaio Marco Micheli di Parma
(Rep. N. 3947)

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