Associazione Giovani Avvocati Parma

Uccide la moglie malata, negata l’attenuante per motivi di valore morale

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E’ stata confermata l’esclusione della circostanza attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale in capo ad un uomo, condannato per omicidio volontario aggravato, dopo che aveva cagionato volontariamente la morte della moglie, malata, mentre dormiva.

L’imputato, dopo aver ucciso la coniuge, si era costituito ammettendo la propria responsabilità. Dalle indagini, era emerso che la donna, di 88 anni, soffriva ormai da tempo di diverse patologie che ne avevano alterato irrimediabilmente le facoltà mentali e la capacità di deambulazione, tanto che era impossibilitata a gestire la propria vita quotidiana, già alterata dalle sofferenze e dalla depressione risalenti alla perdita di un figlio per suicidio. Anche il marito risultava malato, oltreché provato, psicologicamente e fisicamente.

I giudici di merito avevano escluso che, al momento dell’azione omicida, l’imputato si trovasse in difetto di imputabilità, in quanto si era sempre dimostrato lucido.

Nella sentenza di condanna era stato, pertanto, concluso che l’uomo aveva avuto un cedimento di fronte ad un quadro di gravissime sofferenze, ma lo aveva fatto in modo consapevole, scegliendo poi di non sfuggire alle proprie responsabilità.

Per questo, l’anziano aveva visto riconoscersi le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’articolo 62, comma 1, n. 6, del Codice penale, ma non l’attenuante che spetta a chi ha commesso un reato per un motivo di particolare valore morale o sociale; per tale ragione aveva adito la Corte di cassazione.

Cassazione: il valore morale deve essere riconosciuto dalla collettività

In detta sede, tuttavia, il ricorso dell’imputato è stato ritenuto non fondato ed è stato rigettato.

Nel dettaglio, la Suprema corte – sentenza n. 7390 del 15 febbraio 2018 – ha fornito alcune precisazioni in ordine alla circostanza attenuante in esame.

Orbene – ha puntualizzato la Cassazione – il valore morale o sociale del motivo alla base della condotta illecita va apprezzato sul piano oggettivo, sia nel senso che esso deve essere considerato come tale dalla prevalente coscienza collettiva, sia nel senso che non rileva il piano puramente soggettivo. Non basta, ossia, l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, ma è necessaria anche l’obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività.

Gli Ermellini hanno quindi ricordato come fosse già stata esclusa, dalla giurisprudenza, la riconoscibilità dell’attenuante in parola con specifico riferimento all’omicidio perpetrato per pietà verso il congiunto gravemente sofferente, in quanto “dall’azione criminosa non esula la finalità egoistica di trovare rimedio alla sofferenza, consistente nella necessità di accudire un malato grave ridotto in uno stato vegetativo”.

In definitiva, sono state ritenute incensurabili le considerazioni dell’organo giudicante di merito secondo cui, nella specie, non si era avuta una condotta animata da un movente di valore morale o sociale particolarmente elevato, tale da essere idoneo a sminuire l’antisocialità dell’azione omicida.

(da Edotto)

Di Operatore Agap
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